Art. 9 
 
 
    1. I candidati con  disabilita'  devono  indicare  nella  domanda
l'ausilio  necessario,  nonche'  l'eventuale  necessita'   di   tempi
aggiuntivi, producendo la relativa documentazione  sanitaria.  Per  i
predetti candidati la commissione  provvede  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    2. I candidati con disturbi specifici  dell'apprendimento  (DSA),
come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono
produrre, in  allegato  alla  domanda  di  ammissione  all'esame,  la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, e dell'accordo del 25 luglio  2012  tra
Governo, regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  recante
«Indicazioni  per  la  diagnosi  e  la  certificazione  dei  disturbi
specifici  di  apprendimento  (DSA)»,  e  possono  richiedere,  anche
cumulativamente, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi,  sempre
che rispondano  a  proprie  necessita',  opportunamente  documentate.
L'adozione delle misure e' stabilita dalla commissione d'esame, sulla
scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni  prima
dello svolgimento delle prove,  dandone  comunicazione  al  candidato
entro i successivi tre giorni. 
    3. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute  alla  scadenza
del  termine  per  la  presentazione  delle  domande   sono   rivolte
direttamente alla commissione esaminatrice  e  regolate,  per  quanto
compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.