Art. 9 1. I candidati con disabilita' devono indicare nella domanda l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)», e possono richiedere, anche cumulativamente, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, sempre che rispondano a proprie necessita', opportunamente documentate. L'adozione delle misure e' stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato entro i successivi tre giorni. 3. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.