Art. 2 Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali 1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per l'USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena. 2. Con successivo decreto direttoriale, da pubblicare sul sito del Ministero e degli USR, possono essere disposte aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di centocinquanta candidati, in presenza di un esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle domande. 3. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.