Art. 2
Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali
1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e
per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per l'USR per il
Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.
2. Con successivo decreto direttoriale, da pubblicare sul sito
del Ministero e degli USR, possono essere disposte aggregazioni
interregionali, sino ad un massimo di centocinquanta candidati, in
presenza di un esiguo numero di aspiranti a seguito della
presentazione delle domande.
3. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione di
graduatorie distinte per ciascuna regione.