Art. 5
Disposizioni a favore di
alcune categorie di candidati
1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da
personale individuato dal competente USR.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili
e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno
documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR
competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla
specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili.
Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che le diverse
condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira'
all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.