Art. 5 
 
                      Disposizioni a favore di 
                    alcune categorie di candidati 
 
    1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  i
candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,  che  ne
facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della  prova  da
personale individuato dal competente USR. 
    2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che  richiedano  ausili
e/o  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  della   prova   dovranno
documentare le proprie condizioni  con  apposita  dichiarazione  resa
dalla commissione medico  legale  dell'Azienda  sanitaria  locale  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   indirizzata   all'USR
competente, oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC),
almeno dieci giorni prima dell'inizio della  prova,  unitamente  alla
specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei  dati  sensibili.
Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che  le  diverse
condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata  a  insindacabile  giudizio
della commissione  esaminatrice  sulla  scorta  della  documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni  specifico  caso.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non  consentira'
all'amministrazione di predisporre una  tempestiva  organizzazione  e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.