Art. 6
Articolazione della procedura e sedi di
svolgimento della prova disciplinare
1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale e'
indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale.
2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla
predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonche' alla
valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del
decreto Ministeriale. I criteri di valutazione di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto Ministeriale devono essere pubblicati da parte
del competente USR almeno cinque giorni prima dello svolgimento della
prova.
3. I candidati ricevono, da parte del competente USR,
comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica -
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso -
della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova
disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della
medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di
festivita' religiose valdesi.
4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a
tempo determinato e' effettuata secondo le modalita' previste per la
scelta della provincia e della sede in materia di incarichi a tempo
indeterminato. Con successivo avviso saranno comunicati i termini di
presentazione delle istanze.