Art. 7
Dichiarazione e presentazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto,
riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei
titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'art.
4.
2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR
responsabile della procedura, secondo le modalita' indicate dall'USR
stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata
entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.
3. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.