Art. 9
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano
1. L'USR per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire le
procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo
grado con lingua di insegnamento slovena.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di
reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e Bolzano.