Art. 9 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano 1. L'USR per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire le procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.