Art. 9 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue  sloveno-italiano,  alla  Regione  Val  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano 
 
    1. L'USR per il  Friuli-Venezia  Giulia  provvede  ad  indire  le
procedure concorsuali per la scuola secondaria  di  primo  e  secondo
grado con lingua di insegnamento slovena. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano.