Art. 15 Esclusioni 1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei candidati che: a) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando; b) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1; c) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; d) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti; e) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all'atto della presentazione presso gli enti designati da ogni singola Forza armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando; f) qualora vincitori, non hanno completato, all'atto della presentazione presso i predetti enti, la ferma prefissata di un anno. 2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando sara' disposta, con provvedimento motivato della DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.