Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate, per ciascuna Forza armata, le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali; d) commissione per le prove di efficienza fisica (ove previste). 2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, presidente; un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente, membro; un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, membro; uno o piu' Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto. La commissione nominata per la Marina militare deve comprendere un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle capitanerie di porto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d) per l'Esercito sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e dell'efficienza fisica, che sara' cosi' composta: un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; un Ufficiale medico, membro; un Ufficiale psicologo, membro; tre Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri aggiunti (per le prove di efficienza fisica); un Sottufficiale, membro e segretario aggiunto con diritto di voto (per le prove di efficienza fisica); un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi, di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, nonche' di Ufficiali della Forza armata; Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) per la Marina militare saranno cosi' composte: a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; b) commissione per gli accertamenti attitudinali: un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di corvetta, presidente; due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri; un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare; 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) per l'Aeronautica militare sara' cosi' composta: un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; due Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Maggiore, membri; un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanita', specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. 5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) per l'Aeronautica militare sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti attitudinali e le prove di efficienza fisica, che sara' cosi' composta: un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente; due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri; un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro; un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, segretario senza diritto di voto. 6. Limitatamente alla Marina militare, il direttore generale per il personale militare o autorita' da lui delegata nominera', per l'attribuzione delle categorie/qualificazioni o specialita' ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del CEMM e delle CP, una commissione composta da: un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; due Ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, membri; un Sottufficiale esperto di informatica, segretario senza diritto di voto. Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all'art. 12 e all'attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuira' le categorie/qualificazioni o specialita' secondo le modalita' e i criteri stabiliti dallo Stato maggiore della Marina militare. 7. Con decreto del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata sara', altresi', costituita la commissione che deve presiedere allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di cui al successivo art. 9, composta dalle commissioni di Forza armata di cui al comma 1 lettera a).