Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministero del turismo sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. 2. La commissione esaminatrice e' costituita da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della qualifica prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera A), del decreto legislativo n. 165/2001. 4. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese o di altre lingue e delle competenze informatiche.