Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice  e'  nominata  dal  Ministero  del
turismo sulla base dei criteri previsti dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La
commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le
fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di
merito. 
    2. La commissione esaminatrice e' costituita da tre componenti di
cui uno con funzioni di presidente. Svolge le funzioni di  segretario
un funzionario della qualifica prevista dall'art.  9,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
A), del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati  membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua  inglese  o
di altre lingue e delle competenze informatiche.