Art. 7 Preferenze e precedenze 1. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche o integrazioni. 2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco relativo alla prova scritta, il candidato che ha superato la prova scritta e che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it, la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.