Art. 7 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e successive modifiche o integrazioni. 
    2. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco relativo alla  prova
scritta, il candidato che ha superato la prova scritta e che  intende
far valere i titoli di preferenza  elencati  nel  presente  articolo,
avendoli espressamente dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta  elettronica
certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it,  la  documentazione
in carta semplice attestante  il  possesso  di  eventuali  titoli  di
preferenza o  le  relative  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva  il  candidato
deve indicare, l'amministrazione che ha emesso  il  provvedimento  di
conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 
    4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.