Art. 8 Graduatoria finale 1. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito, sia sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella prova orale, sia sulla base degli eventuali titoli di preferenza. 2. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 3. L'ufficio competente della direzione generale degli affari generali e delle risorse umane procedera' a verifica della veridicita' delle dichiarazioni rese da tutti i candidati risultati vincitori. 4. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, nonche' di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa in merito alle riserve dei posti previste dal presente bando. 5. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo, oltre che sul sistema «Step-One 2019» e sul sito http://riqualificazione.formez.it 6. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine di decorrenza per eventuali impugnative.