Art. 8 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. La commissione esaminatrice stila  la  graduatoria  finale  di
merito, sia sulla base del punteggio conseguito da ciascun  candidato
nella prova scritta  e  nella  prova  orale,  sia  sulla  base  degli
eventuali titoli di preferenza. 
    2. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione, e'  approvata
la graduatoria finale e sono dichiarati  i  vincitori  del  concorso,
sotto  condizione  dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti
prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    3. L'ufficio competente della  direzione  generale  degli  affari
generali  e  delle  risorse  umane  procedera'   a   verifica   della
veridicita' delle dichiarazioni rese da tutti i  candidati  risultati
vincitori. 
    4. Nella formazione della graduatoria la commissione  deve  tener
conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni  in
materia di categorie riservatarie e  preferenze,  nonche'  di  quanto
stabilito in materia dalla vigente normativa in merito  alle  riserve
dei posti previste dal presente bando. 
    5. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» ed  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero del turismo, oltre che sul sistema «Step-One  2019»  e  sul
sito http://riqualificazione.formez.it 
    6. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    7. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di  cui  al  comma  5,
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine  di  decorrenza
per eventuali impugnative.