Art. 9 Assunzione dei vincitori 1. Ai candidati vincitori sara' data comunicazione dell'esito del concorso all'indirizzo pec comunicato dal candidato al momento della presentazione della domanda. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 2. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente con i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 3. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dal bando, in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.