Art. 9 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. Ai candidati vincitori sara' data comunicazione dell'esito del
concorso all'indirizzo pec comunicato dal candidato al momento  della
presentazione della domanda. In caso di  rinuncia  all'assunzione  da
parte dei vincitori, o di dichiarazione di  decadenza  dei  medesimi,
subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 
    2. L'assunzione  dei  vincitori  avviene  compatibilmente  con  i
limiti  imposti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di   vincoli
finanziari e regime delle assunzioni. 
    3. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono  acquisite  d'ufficio,  ai
sensi  dell'art.  43,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, le informazioni oggetto  delle  dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati  e
i  documenti  richiesti  dal  bando,  in  possesso  delle   pubbliche
amministrazioni. A tal fine i  candidati  sono  tenuti  ad  indicare,
nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per  il  reperimento
della documentazione di cui al periodo precedente.