Art. 4 
 
 Termini e modalita' per la presentazione della domanda di conferma 
 
    1. La domanda di conferma di cui all'art. 2 del presente  decreto
e' inviata per via telematica, con le modalita' di seguito  indicate,
entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente decreto ministeriale. 
    2.   Il   magistrato    onorario    deve    collegarsi    all'URL
«https://concorsi.csm.it/onorari» per effettuare la  registrazione  e
la presentazione  della  domanda.  Per  effettuare  la  registrazione
occorre inserire: 
      cognome e nome; 
      data di nascita; 
      codice fiscale; 
      posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec); 
      codice di sicurezza (password). 
    3. Completata la fase di registrazione, il  magistrato  onorario,
collegandosi all'indirizzo URL https://concorsi.csm.it/onorari,  deve
compilare l'apposito modulo (FORM) di  domanda,  salvare  la  domanda
stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia  di
un documento di identita' in  corso  di  validita',  scansionarla  in
formato pdf, effettuare l'upload del file e  concludere  la  fase  di
inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere
di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco  e  nero.
La procedura di invio della domanda nella modalita'  suindicata  deve
essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1.  In
caso di piu' invii, l'Amministrazione prendera' in considerazione  la
domanda inviata per ultima. Allo  scadere  dei  termini,  il  sistema
informatico non permettera' piu' l'accesso al modello di domanda  ne'
l'invio della domanda. Le  modalita'  operative  di  compilazione  ed
invio telematico della domanda saranno disponibili nella  pagina  web
all'indirizzo «https://concorsi.csm.it/onorari» nel termine di cui al
precedente comma 1. 
    4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata
presentazione della domanda. 
    5. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      1) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena  detentiva  per  contravvenzioni,  salvo   gli   effetti   della
riabilitazione; 
      m) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      n)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita'  di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 
      p) le  funzioni  onorarie  attualmente  svolte  nonche'  quelle
riferite a periodi antecedenti alle medesime; 
    6. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre  la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti  da
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. La domanda e' inammissibile nei seguenti casi: 
      a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
      b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al  comma  5,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o), p); 
    8. L'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  71  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  effettuera'
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui  sorgano
fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.