Art. 6 
 
            Costituzione della Commissione di valutazione 
 
    1. La Commissione di valutazione e' presieduta dal Presidente del
Tribunale, o da un suo  delegato,  ed  e'  altresi'  composta  da  un
magistrato che abbia conseguito  almeno  la  seconda  valutazione  di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato
iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori  designato  dal  consiglio  dell'ordine.  Le  funzioni   di
segretario di  ciascuna  commissione  sono  esercitate  da  personale
amministrativo in servizio presso l'amministrazione della  giustizia,
purche' in possesso  di  qualifica  professionale  per  la  quale  e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati  dal
presidente della Corte  di  Appello  nell'ambito  del  cui  distretto
insistono  i  circondari  ove  sono  costituite  le   commissioni   e
individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. 
    2. Nei circondari in cui  le  domande  di  conferma  superano  il
numero  di  novantanove   sono   costituite   piu'   commissioni   di
valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che
ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. 
    Il Presidente del Tribunale provvede: 
      a) a designare, se del caso, su propria delega,  il  magistrato
che   abbia   conseguito   almeno   la   seconda    valutazione    di
professionalita'  che  svolge   l'attivita'   di   presidente   della
Commissione; 
      b) a  trasmettere  l'elenco,  formato  a  seguito  di  apposito
interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno  la  seconda
valutazione di professionalita' disponibili a svolgere l'incarico  di
componente della Commissione di valutazione. 
    3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui  al
precedente comma 2, lettera b), del presente articolo, il  Presidente
del Tribunale predispone l'elenco  dei  magistrati  dell'ufficio  che
abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'. 
    4.  Il  Presidente  della  Corte   di   Appello,   acquisite   le
designazioni di cui ai commi che precedono,  con  decreto  nomina  le
Commissioni di cui al comma 1. 
    5. Nei circondari in cui sono  costituite  piu'  Commissioni,  il
Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei  candidati  da
esaminare in gruppi da almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede
dunque al  sorteggio  delle  Commissioni  alle  quali  dovra'  essere
assegnato ciascun gruppo di candidati. 
    6. Costituiscono cause  di  incompatibilita'  dei  componenti  la
Commissione con i candidati sottoposti a valutazioni quelle  previste
dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.