Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice, nominata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento, e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore  a  quattro,
dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante  e
individuati tra i professori universitari. 
    Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun  componente,  un
membro supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
componente  effettivo.  Per  le  prove  di  lingua  straniera  e   di
informatica,  il  giudizio  e'   espresso   dalla   commissione   con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
presente bando di concorso e di un esperto di  informatica.  Ove  non
sia disponibile personale in servizio nel dipartimento, si  applicano
le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il dipartimento.