Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante e individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il dipartimento.