Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2022, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it - sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata con le stesse modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando. L'eventuale prova preselettiva, che potra' svolgersi presso sedi decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame di cui all'art. 8. Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedure informatizzate. E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.