Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una
prova orale. 
    La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di
strumenti informatici, di un  elaborato  nella  materia  del  diritto
amministrativo. 
    La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza  l'ausilio
di  strumenti  informatici,  di  un  elaborato  nella  materia  della
contabilita' di stato. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
in ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale; 
      b) diritto dell'Unione europea; 
      c) scienza delle finanze; 
      d) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).