Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia del diritto amministrativo. La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia della contabilita' di stato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto dell'Unione europea; c) scienza delle finanze; d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).