Art. 9 Titoli valutabili a parita' di punteggio La commissione esaminatrice valuta, a parita' di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo, del seguente ordine di preferenza: a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'art. 2, lettera d), del presente bando: punti 3; b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'art. 2, lettera d), del presente bando: punti 2; c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1. I predetti titoli non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame. Il punteggio attribuito ai titoli e' finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti al termine di scadenza previsto nel presente bando per la presentazione della domanda. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.