Art. 11 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1.   I   partecipanti   saranno    sottoposti    all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti commissioni.  Le
modalita' di espletamento  dell'accertamento,  la  documentazione  da
portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge -  all'atto  della  presentazione  ai
rispettivi  Enti  di  Selezione  e  gli  accertamenti   cui   saranno
sottoposti i candidati sono indicati nelle appendici al bando. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali  nonche'  rispetto  alle  distinte
caratteristiche  di  impiego,  il  possesso  delle  capacita'  e  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
armate. Tali accertamenti saranno  svolti  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicati nelle Appendici al bando. 
    3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)
e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'
previsto  contestualmente  ad  altre  prove  concorsuali,   eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: 
      a) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
all'atto della convocazione alle prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
      b) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
all'atto   della   convocazione    all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica. 
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la  competente
commissione esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un
giudizio sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio
espresso e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.