Art. 18 Nomina 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, frequenteranno corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di Stato Maggiore. Inoltre gli stessi dovranno presentare, pena la revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. 2. I concorrenti saranno nominati maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di 3ª classe della Marina militare e Maresciallo di 3ª classe dell'Aeronautica militare con decreto dirigenziale ed iscritti in ruolo dopo coloro che hanno frequentato il corso di cui all'art. 760, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, del medesimo articolo, iscritti in ruolo nello stesso anno. 3. L'anzianita' relativa dei marescialli e' rideterminata, a seguito del superamento del corso applicativo, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso. 4. I candidati che non superano il corso applicativo, sono collocati in congedo illimitato, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale frequentatore del corso e' considerato come servizio effettivamente prestato. 5. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 6. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al precedente comma 1. 7. All'atto della presentazione al corso, i Marescialli/Capi di 3ª classe dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. Detti Marescialli saranno sottoposti a visita di incorporamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento, la documentazione di cui al precedente art. 16, comma 2. 8. Eventuali richieste di cessazione a domanda, anche nelle more della formalizzazione della nomina a Maresciallo in servizio permanente, saranno trattate a mente dell'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 9. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 10. Nei concorsi di cui al presente bando, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare puo' autorizzare altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria entro 1/12 della durata del corso stesso ai sensi dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 11. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 4 saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 12. Il concorrente di sesso femminile nominato maresciallo dell'Esercito Italiano, Capo di 3ª classe della Marina militare e maresciallo di 3ª classe dell'Aeronautica militare, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 13. Ai marescialli, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 14. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza e essere nominati Maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di 3ª classe della Marina militare e Maresciallo di 3ª classe dell'Aeronautica militare. I volontari in ferma prefissata, se in servizio, potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita del grado e collocamento in congedo dalla ferma medesima, secondo la procedura disciplinata dalla «Direttiva di stato giuridico dei volontari in erma prefissata». Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.