Art. 19 
 
                             Esclusioni 
 
    La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento del direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non  in
possesso dei prescritti requisiti  di  cui  ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  Istituto  di
formazione.