Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) prove di verifica dell'efficienza fisica; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; e) valutazione dei titoli di merito; f) prova orale. 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; d) prove di verifica dell'efficienza fisica; e) valutazione dei titoli di merito; f) prova orale. 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; d) valutazione dei titoli di merito; e) prova orale. 4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nelle appendici al bando. 5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o di analoghi concorsi dell'Arma dei carabinieri, ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e nelle appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche' eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Mediante avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle fasi concorsuali, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno tali fasi e per il rientro nella sede di servizio. 10. I candidati incorporati in qualita' di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto il reparto/ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione. Detti reparti/enti comunicheranno alla Direzione generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel precedente art. 6, comma 2, lettera a), numero 1). 11. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per l'ammissione al 5° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei marescialli da immettere nei ruoli marescialli dell'Esercito in servizio permanente, dei Capi di 3ª cl. da immettere nei ruoli marescialli della Marina militare in servizio permanente e dei capi di 3ª cl. da immettere nei ruoli marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente, ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale. 12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo. 13. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.