Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
        1) commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
        2) commissione  per  le  prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        4)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
        2)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
        4) commissione per le prove dell'efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione  dei  titoli  di  merito  e  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
        2)   commissione   per   gli   accertamenti    dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
        4) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.