Art. 11 Accertamento attitudinale 1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree d'indagine: a) area «stile di pensiero»; b) area «emozioni e relazioni»; c) area «produttivita' e competenze gestionali»; d) area «motivazionale». 2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. La Commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, una valutazione dell'attitudine dimostrata e un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla normativa tecnica in vigore al momento dell'accertamento. 3. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) se partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): «idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare»; «inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare», con indicazione del motivo; b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievo ufficiale in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f): «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare»; «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo.