Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Contestualmente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della
Commissione di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  d)
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento  di  una
serie  di   prove   (test,   questionari,   intervista   attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  in  Forza
armata  nello  specifico  ruolo.  Tale  valutazione  si  articola  in
specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree d'indagine: 
      a) area «stile di pensiero»; 
      b) area «emozioni e relazioni»; 
      c) area «produttivita' e competenze gestionali»; 
      d) area «motivazionale». 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La Commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale  a
ciascun concorrente sulla  base  delle  risultanze  dei  test,  delle
valutazioni degli Ufficiali psicologi e  di  quelle  degli  Ufficiali
colloquiatori;  tale  punteggio  sara'  diretta   espressione   degli
elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti  valutativi.  Al
termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera', nei
riguardi  di  ciascun  candidato,  una  valutazione   dell'attitudine
dimostrata e un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il  giudizio  di
inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
normativa tecnica in vigore al momento dell'accertamento. 
    3.  La  Commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) se partecipanti al concorso per l'ammissione  ai  corsi  per
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        «idoneo quale allievo ufficiale pilota di  complemento  della
Marina militare»; 
        «inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo; 
      b) se  partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  corso
allievo ufficiale in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f): 
        «idoneo quale allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare»; 
        «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma  prefissata  della
Marina militare», con indicazione del motivo. 
      Il  giudizio  riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo.