Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
(solo per il concorso di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a)  e
                        lettera c) numero 1)) 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 11 i soli partecipanti  per  i  posti  a  concorso  per  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), e per i posti per il Corpo del genio  della  Marina,  specialita'
armi navali (Reparti subacquei) di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1) giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona ovvero presso le strutture sportive  di
F.A. ubicate nella sede di La Spezia.  Detta  Commissione  si  potra'
avvalere, per l'esecuzione  delle  singole  prove,  del  supporto  di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di  settore  della  Forza  armata
ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica,  scarpe  ginniche,  nonche'
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra'  stabilito  dalla  Commissione  in  funzione  della
disponibilita' degli impianti sportivi. 
    3. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai  corsi  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), saranno sottoposti,  a  cura  della  preposta  Commissione,  alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da  effettuarsi  nei
tempi e con le modalita' riportate nella tabella in Allegato «F», che
costituisce parte integrante del presente decreto: 
      a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo  di  80  secondi.  La
prova, se superata, dara' luogo  all'attribuzione  di  un  punteggio,
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 17; 
      b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza  minima  di  metri
18, da effettuarsi nel tempo  massimo  di  2  minuti.  La  prova,  se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio; 
      c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo  di  2
minuti. La prova sara' considerata superata se il  concorrente  avra'
effettuato almeno 4 trazioni e non dara'  luogo  ad  attribuzione  di
alcun punteggio. 
    4. I partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  24°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera c), numero 1), saranno  sottoposti,  a  cura  della  preposta
Commissione, a prove di efficienza fisica  che,  tenuto  conto  delle
peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare  nella  componente
subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra  i  sessi  e  sono
suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto  delle
prove di  efficienza  fisica  e'  riportato  nell'Allegato  «G»,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi  incrementali  e  di  valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente  infortunio  o
di infortunio  durante  l'effettuazione  delle  prove.  Il  punteggio
finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in  base
alle modalita' di cui all'Allegato «G», sara'  utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. 
    5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza
fisica, di cui  ai  precedenti  commi  3  e  4,  sono  stabiliti  nei
rispettivi Allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti
seduta  stante  e  per  iscritto  della  preposta  Commissione,  sono
definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei  saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    6. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b),  d)  ed
e) entro il terzo giorno dalla data  di  conclusione  dei  rispettivi
accertamenti  e  prove,  dovra'  inviare  i  relativi  verbali   alla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia navale.