Art. 17 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 21° corso allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC) del Corpo di Stato  maggiore  e  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea; 
      c) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea; 
      d) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea; 
      e) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea; 
      f) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' armi navali, di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera b), numero 2; 
      g) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera b), numero 3); 
      h) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  sanitario
militare marittimo - medici, di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 4); 
      i) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo  del  genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1); 
      j) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c), numero 2); 
      k) per l'ammissione al 25° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  di  Stato
maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  d),  numero
1); 
      l) per l'ammissione al 25° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  di  Stato
maggiore (forze speciali), di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), numero 2); 
      m) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del   Corpo   di
commissariato militare marittimo, di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera e), numero 1); 
      n) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
e), numero 2); 
      o) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  sanitario
militare marittimo - biologi, di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera f), numero 1); 
      p) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  sanitario
militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera f), numero 2); 
      q) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  sanitario
militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera f), numero 3). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma  1  saranno  formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
      a) per  l'ammissione  ai  corsi  allievi  ufficiali  piloti  di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  a),  la
graduatoria di merito sara' formata  secondo  l'ordine  dei  punteggi
ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati: 
        1) punteggio conseguito nella prova scritta  di  ragionamento
logico: 1,2; 
        2)   punteggio   conseguito   nella   prova    scritta    per
l'accertamento della lingua inglese: 1,5; 
        3) punteggio conseguito  all'accertamento  «listening»  della
prova di lingua inglese: 2 
        4)  punteggio  conseguito  all'accertamento  «reading»  della
prova di lingua inglese: 2; 
        5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1. 
      Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 16. 
      Una volta  terminata  la  suddetta  procedura,  la  Commissione
esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore  o
Capitanerie di porto)  ai  primi  sette  vincitori  con  le  seguenti
modalita': 
        i suddetti  vincitori  saranno  ripartiti,  secondo  l'ordine
della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo  di  Stato
maggiore e il Corpo delle capitanerie di porto fino al raggiungimento
dei due posti previsti per  il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
assegnando al primo  in  graduatoria  il  Corpo  corrispondente  alla
desiderata espressa nella domanda di  partecipazione;  ultimata  tale
procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di  Stato
maggiore; 
        qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito
dei  primi  sette  posti)  la  Commissione  individui  un   vincitore
assegnato a un Corpo diverso  da  quello  della  desiderata  espressa
nella domanda di partecipazione, assegnera' all'interessato il  Corpo
richiesto solo  se  risulti,  in  ordine  di  graduatoria,  un  altro
vincitore in una situazione opposta  per  la  compensazione  (es.  un
vincitore  assegnato  al  Corpo  delle  capitanerie  di   porto,   ma
richiedente il Corpo di Stato maggiore, sara' assegnato al  Corpo  di
Stato maggiore solo se, nell'ambito dei primi sei  posti,  risultera'
in ordine di graduatoria un altro vincitore  assegnato  al  Corpo  di
Stato maggiore ma richiedente il Corpo delle capitanerie di porto); 
      b)  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  b),
c), d), e) ed f) le graduatorie di  merito  saranno  formate  secondo
l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
        1)  il  punteggio   conseguito   nella   prova   scritta   di
ragionamento logico; 
        2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo
speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c),  numero
1); 
        3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in
camera  di  decompressione  e  prove  di  acquaticita',  solo  per  i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1); 
        4) il punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  di
merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9  della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
      c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), lettera c), numero 1), lettera  d),  lettera  e)
numero 1) e lettera f) su  indicazione  dello  Stato  maggiore  della
Marina, i posti eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei  per  un  Corpo  e  per  l'eventuale  specialita'
potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno  o  piu'
degli altri Corpi e dell'eventuale specialita'; 
      d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 2) e lettera e) numero 2), su indicazione
dello  Stato  maggiore  della  Marina,  i  posti  eventualmente   non
ricoperti per insufficienza di concorrenti  idonei  per  un  concorso
potranno essere portati in aumento a quelli previsti per l'altro. 
    Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che,  nei  limiti  dei
posti  disponibili,  si  collocheranno   utilmente   nelle   predette
graduatorie di merito. 
    Le vincitrici del concorso rinviate  al  primo  corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5,  lettera  b)  saranno
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione
di graduatoria verra' determinata sulla base del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno  pubblicate
nel  Giornale  Ufficiale  della  Difesa  con  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi. 
    5. Il  Comando  dell'Accademia  navale  sara'  autorizzato  dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi.  Se  alcuni  dei  posti
rimarranno  scoperti  per  rinuncia,  decadenza  o  dimissioni  degli
ammessi, il Comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere
ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine  delle
rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di
inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti  previste
in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste   successivamente    all'avvenuta    pubblicazione    delle
graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per  il
personale  militare  -  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico   (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).