Art. 17 Graduatorie di merito 1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: a) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea; c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea; d) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea; e) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea; f) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2; g) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3); h) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 4); i) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1); j) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2); k) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 1); l) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore (forze speciali), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2); m) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e), numero 1); n) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e), numero 2); o) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - biologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f), numero 1); p) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f), numero 2); q) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f), numero 3). 2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: a) per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati: 1) punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento logico: 1,2; 2) punteggio conseguito nella prova scritta per l'accertamento della lingua inglese: 1,5; 3) punteggio conseguito all'accertamento «listening» della prova di lingua inglese: 2 4) punteggio conseguito all'accertamento «reading» della prova di lingua inglese: 2; 5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1. Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 16. Una volta terminata la suddetta procedura, la Commissione esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore o Capitanerie di porto) ai primi sette vincitori con le seguenti modalita': i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato maggiore e il Corpo delle capitanerie di porto fino al raggiungimento dei due posti previsti per il Corpo delle capitanerie di porto, assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa nella domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato maggiore; qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito dei primi sette posti) la Commissione individui un vincitore assegnato a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella domanda di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato al Corpo delle capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato maggiore, sara' assegnato al Corpo di Stato maggiore solo se, nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di graduatoria un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato maggiore ma richiedente il Corpo delle capitanerie di porto); b) per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 1) il punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento logico; 2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1); 3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in camera di decompressione e prove di acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1); 4) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito. 3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto; b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191; c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), lettera c), numero 1), lettera d), lettera e) numero 1) e lettera f) su indicazione dello Stato maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un Corpo e per l'eventuale specialita' potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno o piu' degli altri Corpi e dell'eventuale specialita'; d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2) e lettera e) numero 2), su indicazione dello Stato maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso potranno essere portati in aumento a quelli previsti per l'altro. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5, lettera b) saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1, saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi. 5. Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. 6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere richieste successivamente all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).