Art. 18 
 
Svolgimento del 21° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
                           (AUPC) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera  a),  saranno  ammessi
indicativamente a ottobre 2022 al corso  di  pilotaggio  aereo  sotto
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo  all'ammissione,   dei
requisiti di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto.  Gli  ammessi
riceveranno, secondo le modalita' previste  dal  precedente  art.  6,
comma  1,  l'invito  a  presentarsi  per  assumere  servizio   presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  Comando
dell'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127
Livorno          -           (marinaccad@marina.difesa.it           e
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it),    il    Comando     medesimo,
riconosciuta la validita' del motivo  addotto,  potra'  concedere  al
candidato un differimento alla data di presentazione  che  in  nessun
caso sara' successivo alla  conclusione  della  prima  settimana  del
corso di formazione per il quale  il  medesimo  e'  stato  convocato,
ferme restando le salvaguardie previste per  gli  eventi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 6. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento  dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio   militare.
Inoltre, saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del
profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota  di  complemento.  Allo
scopo l'Accademia navale, al termine dei  primi  quindici  giorni  di
corso, dovra'  fornire  alle  competenti  Divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. I corsi  AUPC,  si  svolgeranno  con  le  seguenti  modalita',
previste dalla sezione II, capo III, titolo  III  del  libro  IV  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  Comune  di  2^  Classe  allievo  ufficiale
pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia navale; 
      b) gli stessi saranno promossi Comune  di  l^  Classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della  durata  di  tre  mesi  e  Sergente
pilota di Complemento all'atto  del  conseguimento  del  brevetto  di
pilota di aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di  Complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado, la  nomina  a  Guardiamarina  pilota  di
Complemento conferita con decreto del Ministro della difesa. 
    6. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del Comando scuole della Marina militare, ha  facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I  suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota  di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale  contratta  all'inizio
del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  Guardiamarina  di
Complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di Sergente di Complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.