Art. 19 
 
Svolgimento del 24°, 25° e  26°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
                     prefissata (AUFP) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
di merito di cui al precedente art. 17, comma 1  saranno  ammessi  al
corso   sotto    riserva    dell'accertamento,    anche    successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio  presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso AUFP. In caso di impossibilita' a  ottemperare  tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di prevista presentazione al  Comando  dell'Accademia  navale  -
ufficio  concorsi  -  viale  Italia  n.  72   -   57127   Livorno   -
(marinaccad@marina.difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it),
il Comando medesimo, riconosciuta la validita'  del  motivo  addotto,
potra' concedere un differimento alla data di  presentazione  che  in
nessun caso sara' successivo alla conclusione della  prima  settimana
del corso di formazione, ferme restando le salvaguardie previste  per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. La  cancellazione
avra' effetto dalla data  di  ammissione  al  corso  in  qualita'  di
allievo ufficiale in ferma prefissata. Allo scopo l'Accademia navale,
al termine dei primi quindici giorni di corso,  dovra'  fornire  alle
competenti  Divisioni  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle  armi  e  di
quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il 24°, 25°  e  26°  corso  AUFP  avranno  presumibile  inizio
rispettivamente a ottobre 2022, gennaio e aprile 2023, si svolgeranno
con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2022,
citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi  i  militari  in
servizio, saranno assunti, e quindi  assoggettati  alle  leggi  e  ai
regolamenti militari, con la qualifica di allievi ufficiali in  ferma
prefissata  e  dovranno  obbligatoriamente  sottoscrivere  una  ferma
volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso  e  rinviati
dall'Accademia navale. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia  navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in
materia di conservazione del posto di lavoro  per  tutto  il  periodo
della ferma. Entro trenta giorni  dal  congedo,  il  lavoratore  deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In
mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. 
    7. Gli allievi che dimostreranno di non  possedere  il  complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per  bene  assolvere  le
funzioni del grado o che  si  rendono  colpevoli  di  gravi  mancanze
contro  la  disciplina,  il  decoro  o  la  morale  ovvero  che   non
frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal  corso
previa determinazione  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati ammessi,
supereranno   gli   esami   di   fine   corso    saranno    nominati,
rispettivamente: 
      a) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del genio della  Marina  per  le  specialita'
genio navale, armi navali e infrastrutture; 
      b) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      c) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; 
      d) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
      e) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di Stato maggiore; 
      f) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali; 
      g) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      h) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    L'anzianita' assoluta sara' fissata dal  decreto  di  nomina  del
Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla
media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al
termine del  corso  di  formazione.  La  predetta  media,  che  sara'
espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. Dopo la
nomina gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla
frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia  navale,
della durata e con le modalita' che  saranno  stabilite  dal  Comando
delle scuole della Marina. 
    9. Gli allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami in tale  sessione,  sono  nominati
Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato
tutti gli  esami  in  prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi
dal corso previa  determinazione  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e  nel  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto
il transito nel servizio permanente. 
    11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato maggiore e previo loro consenso, per  consentire
l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale  ovvero  a  bordo  di  unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 
    13.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14. Agli Ufficiali in ferma prefissata si applicano le  norme  di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.