Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Dei undici posti per il Corpo di Stato maggiore  e  del  Corpo
delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    2. Dei ventinove posti per il Corpo del genio  della  Marina,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2)  e  3),  tre  sono
riservati  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    3. Degli otto posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), uno e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    4. Dei due posti per il Corpo del  genio  della  Marina,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c),  numero  1),  uno  e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio. 
    5. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di  porto,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    6. Dei quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), cinque sono riservati al  coniuge  e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    7. Dei due posti per il Commissariato militare marittimo, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera e),  numero  1),  uno  e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio. 
    8. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  numero  2),  quattro  sono
riservati  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    9. Dei dodici posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera f), due sono riservati ai coniugi  e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    10. I posti riservati di cui al presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   delle
rispettive graduatorie di merito.