Art. 21 Esclusioni 1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento e al corso allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando dell'Accademia navale. 2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.