Art. 21 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  ai  corsi  per
allievi ufficiali piloti di complemento e al corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando
dell'Accademia navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.