Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi/specialita' di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di  cui  alla  lettera  a),
alla lettera c), numero 1) e alla lettera d), numero 2) dello  stesso
comma, devono necessariamente indicare, fermo  restando  il  possesso
dei   requisiti   rispettivamente    previsti,    un    solo    altro
ruolo/Corpo/specialita' tra quelli  elencati  all'art.  1,  comma  1,
lettere   c)   e   d)   della   medesima   disposizione,   ai    fini
dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini  dell'atto  di  assenso  riportato  nell'Allegato  «A»   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb  per  ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni  che  intendono  o  devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui  al  precedente  comma  3)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   16,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio  posseduto,  qualora  conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali file il nome corrispondente al
certificato/attestazione   nello   stesso    contenute    (ad    es.:
atto_assenso.pdf,        titoli_merito.pdf,        equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei  concorrenti  fornire,  in
dette  autocertificazioni,  precise  e  dettagliate  informazioni  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della   Commissione   esaminatrice   e   del   conseguente
accertamento degli stessi,  ai  sensi  del  successivo  art.  20  del
presente decreto. 
    5. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    7. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
congruo rispetto  a  quelli  di  mancata  operativita'  del  sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel   portale,   nonche'   nei    siti    www.persomil.difesa.it    e
www.marina.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo  art.  6.
In  tal  caso,  resta  comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
e dei titoli di merito e di preferenza indicata al precedente art. 3. 
    11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.