Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti  i
concorsi; 
      b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese solo per i partecipanti al concorso  per  l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica  (solo  per  i  concorsi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera c) numero 1)); 
      f) ulteriori accertamenti sanitari; 
      g) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al  concorso
per l'ammissione ai corsi allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      h) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per  i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a); 
      i)  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica   per
l'impiego nella componente subacquea,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c) numero 1); 
      j) prova funzionale in camera  di  decompressione  e  prova  di
acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al
corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del
ruolo speciale, di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  c)
numero 1); 
      l) valutazione dei titoli. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o  altro  documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi - indicativamente entro il mese di settembre 2022 - tutti  i
concorrenti, compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza  nelle  sedi  di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I  concorrenti  che  sono
gia' in servizio potranno  fruire  della  licenza  straordinaria  per
esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio. 
    5.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    6.  I   concorrenti   che,   regolarmente   convocati,   non   si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati  rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  6.
Saranno  altresi'  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi  dal
concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel
corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita'
di revoca della rinuncia, alla  prosecuzione  dell'iter  concorsuale.
Non saranno previste riconvocazioni, tranne che  per  la  contestuale
convocazione alle prove dell'esame di  Stato.  In  tali  ipotesi  gli
interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a
quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato PDF
o  JPEG,  di  un  valido  documento  di   identita'   rilasciato   da
un'amministrazione pubblica e  della  documentazione  probatoria.  La
riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che  potra'
essere disposta solo compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento
delle prove stesse e nel rispetto delle  specifiche  disposizioni  di
cui agli  articoli  successivi,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera  raccomandata.  Le  istanze  dovranno
essere  inviate  all'indirizzo  di  posta  elettronica  di   cui   al
precedente art. 6, comma 3. 
    7. I candidati rinviati  a  domanda  -  da  presentare  entro  il
termine perentorio di cui al precedente  art.  5,  comma  1  -  dalle
procedure concorsuali per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) e per l'ammissione di allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP) per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34 del 19  maggio  2020  sosterranno  le  prove  non
ancora  svolte  nell'ambito  delle  procedure  del  presente   bando.
Altresi', le  risultanze  di  prove  e  accertamenti  precedentemente
svolti saranno valutate secondo  le  disposizioni  e  i  criteri  del
presente bando e  secondo  le  modalita'  che  saranno  eventualmente
indicate con apposita determinazione dirigenziale.