Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui  al  presente
decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  dei   seguenti
requisiti: 
      a) abilitazione specifica o titolo di  accesso  alla  specifica
classe di concorso ovvero  analogo  titolo  conseguito  all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 
      b) non aver partecipato alle  procedure  di  cui  all'art.  59,
comma 4, del decreto-legge o,  pur  avendo  partecipato,  non  essere
stati destinatari  di  una  individuazione  quali  aventi  titolo  ad
assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; 
      c) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018  ed
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un
servizio nelle istituzioni scolastiche statali  di  almeno  tre  anni
anche non consecutivi, valutati ai  sensi  dell'art.  11,  comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio  svolto  su  posto  di
sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini
della partecipazione alla procedura straordinaria per  la  classe  di
concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); 
      d) avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli  di  cui
alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la  quale  si
concorre. 
    2.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a),  abbiano  comunque
presentato la relativa  domanda  di  riconoscimento  ai  sensi  della
normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
    3. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4.  I  candidati  partecipano  al   concorso   con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza   degli   stessi,   l'Ufficio   scolastico   regionale    del
Friuli-Venezia  Giulia,   responsabile   della   procedura,   dispone
l'esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento  dalla  procedura
concorsuale.