Art. 5 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  i
candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,  che  ne
facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della  prova  da
personale individuato dal competente Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia. 
    2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che  richiedano  ausili
e/o  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  della   prova   dovranno
documentare le proprie condizioni  con  apposita  dichiarazione  resa
dalla commissione  medico-legale  dell'Azienda  sanitaria  locale  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   all'Ufficio
scolastico regionale competente, oppure  a  mezzo  Posta  elettronica
certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
unitamente  alla  specifica  autorizzazione  all'Ufficio   scolastico
regionale al  trattamento  dei  dati  sensibili.  Tale  dichiarazione
dovra' esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali
determinano in funzione della prova  concorsuale.  L'assegnazione  di
ausili e/o  tempi  aggiuntivi  ai  candidati  che  ne  abbiano  fatto
richiesta  sara'   determinata   a   insindacabile   giudizio   della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita  e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il  mancato  inoltro  di
tale   documentazione,   nei   tempi   richiesti,   non   consentira'
all'amministrazione di predisporre una  tempestiva  organizzazione  e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.