Art. 5 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dal competente Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio scolastico regionale competente, oppure a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'Ufficio scolastico regionale al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.