Art. 6 Articolazione della procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare 1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale e' indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale, al quale si fa integrale rinvio. 2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonche' alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale. I criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale devono essere pubblicati da parte dell'Ufficio scolastico regionale almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova. 3. I candidati ricevono, da parte dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica (all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso) della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a tempo determinato e' effettuata nell'ambito della procedura per il conferimento delle supplenze da parte del competente Ufficio II dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.