Art. 6 
 
         Articolazione della procedura e sedi di svolgimento 
                      della prova disciplinare 
 
    1. L'articolazione complessiva  della  procedura  concorsuale  e'
indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale,
al quale si fa integrale rinvio. 
    2.   Per   quanto   attiene   alla   prova   disciplinare,   alla
predisposizione della stessa e alla  sua  valutazione,  nonche'  alla
valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4,  5,  6  e  8  del
decreto ministeriale. I criteri di valutazione  di  cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto ministeriale devono essere pubblicati  da  parte
dell'Ufficio scolastico regionale almeno cinque  giorni  prima  dello
svolgimento della prova. 
    3.  I  candidati  ricevono,  da  parte  dell'Ufficio   scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia, comunicazione  esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica (all'indirizzo indicato nella  domanda  di
partecipazione al concorso) della sede,  della  data  e  dell'ora  di
svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti  giorni  prima
dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del  concorso
non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8
marzo 1989, n. 101, nei  giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche,
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a
tempo determinato e' effettuata nell'ambito della  procedura  per  il
conferimento delle supplenze  da  parte  del  competente  Ufficio  II
dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.