Art. 7 
 
              Dichiarazione e presentazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'allegato  B  al
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove  previsto,
riconosciuti  entro  la  data  di  scadenza  del   termine   per   la
presentazione della  domanda  di  ammissione.  La  dichiarazione  dei
titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di  cui  all'art.
4. 
    2.  Il  candidato  che  ha  sostenuto  la  prova  orale  presenta
all'Ufficio  scolastico  regionale  responsabile   della   procedura,
secondo  le  modalita'  indicate  dall'Ufficio  scolastico  regionale
stesso,  esclusivamente  i  titoli  dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione   non   documentabili   con    autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 
    3. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro  i  termini  stabiliti  dal   competente   Ufficio   scolastico
regionale. Qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.