Art. 10 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito  sulla
base delle risultanze delle prove di esame,  sommando  la  media  dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto  conseguito  nella  prova
orale e valutando in caso di parita' di punteggio, i  titoli  di  cui
all'art. 9. 
    L'Amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in  caso  di  parita'  nella  graduatoria  di  merito,
nell'ordine, dei seguenti  titoli:  criterio  di  preferenza  di  cui
all'art. 164, comma 5, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217 e, titoli di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta', ai  sensi  dell'art.  3,
comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127   e   successive
modificazioni. 
    I titoli di preferenza e precedenza devono  essere  posseduti  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al presente concorso. 
    Non sono valutati i titoli di  preferenza  e  di  precedenza  non
dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso. 
    Non  sono,  altresi',  valutati  i  titoli  di  preferenza  e  di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero  che  siano  pervenuti  all'Amministrazione
dopo la  scadenza  del  termine  di  seguito  indicato  nel  presente
articolo. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono trasmettere,  ad  integrazione  della  domanda,  dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
    Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con  le
modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da  inviare
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova
orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a
mezzo posta certificata.