Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
    Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci
volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione  alle  prove
di  esame  puo'  essere  subordinata,  con  decreto  del   Capo   del
Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre  2022,  nonche'
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e   della   difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   sara'   data
comunicazione dell'eventuale svolgimento della prova preselettiva. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'  essere  presentata
con le stesse modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del  presente
bando. 
    L'eventuale prova preselettiva, che potra' svolgersi presso  sedi
decentrate o anche  in  via  telematica  da  remoto,  consiste  nella
risoluzione di quesiti a risposta  multipla  vertenti  sulle  materie
oggetto delle prove di esame di cui all'art. 8. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione, si applica la disposizione dell'art.  7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedure informatizzate. 
    E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art.
8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi
a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente
nella predetta prova non puo' essere inferiore a  6/10  (sei/decimi).
Sono ammessi alle prove  di  esame  anche  i  candidati  che  abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
    La  commissione  esaminatrice  redige,  secondo  l'ordine   della
votazione,  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. Tale elenco e'  approvato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento. Con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti, della pubblicazione,  sul  sito  internet  istituzionale
www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi  a  sostenere  le
prove di esame. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito.