Art. 9 
 
              Titoli valutabili a parita' di punteggio 
 
    La Commissione esaminatrice valuta, a  parita'  di  punteggio,  i
seguenti titoli,  tenendo  conto,  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui al  successivo  articolo,  del  seguente
ordine di preferenza: 
      a) abilitazioni professionali correlate alle lauree  magistrali
di cui all'art. 2, lettera d), del presente bando: punti 3; 
      b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui
all'art. 2, lettera d), del presente bando: punti 2; 
      c)  lauree  magistrali  diverse  da  quella  considerata  quale
requisito di partecipazione al concorso: punti 1. 
    I predetti titoli non sono cumulabili e non sono valutabili per i
candidati che non abbiano conseguito pari punteggio  nelle  prove  di
esame.   Il   punteggio   attribuito   ai   titoli   e'   finalizzato
esclusivamente a stabilire l'ordine di  preferenza  fra  i  candidati
pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame. 
    I titoli di cui al presente articolo devono essere  posseduti  al
termine di scadenza previsto nel presente bando per la  presentazione
della domanda. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.