Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova  orale  per  ciascun
indirizzo e' pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, in conformita' all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alla prova  orale  costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'articolo 14. 
    2. La prova orale consiste, per entrambi  gli  indirizzi,  in  un
colloquio teso a completare, per ciascun  indirizzo,  la  valutazione
della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle
materie di cui all'allegato A, Parte III. La prova  orale  in  lingua
inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un  breve  testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. I candidati possono  sostenere  una  prova  orale  facoltativa
sulla conoscenza di non piu'  di  due  lingue  straniere  tra  quelle
indicate nell'allegato A,  Parte  III.  La  prova  orale  facoltativa
consiste nella lettura e nella traduzione di un breve  testo  scritto
nelle lingue prescelte, che costituisce la  base  per  il  colloquio.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un  massimo
di 0,20 punti per ogni lingua. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua  straniera,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.