Art. 11 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. Sono formate due  graduatorie,  distinte  per  indirizzo.  Per
ciascuna graduatoria, il punteggio complessivo  e'  costituito  dalla
media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della
prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto della
riserva di posti  di  cui  all'articolo  2,  nonche',  a  parita'  di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A
tal fine, i candidati ammessi alla prova orale  devono  presentare  i
documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano  luogo  alla
preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio
le prove orali.