Art. 11 Graduatorie finali 1. Sono formate due graduatorie, distinte per indirizzo. Per ciascuna graduatoria, il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa. 3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio di concorso. 4. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonche', a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.