Art. 2 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati  e'  riservato,  per  ciascuno  degli   indirizzi   di   cui
all'articolo 1, un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni
di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino  un
punteggio  finale  almeno  pari  alla  media  dei   punteggi   finali
conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al  secondo  e  al  terzo  livello,  che  abbia
maturato in  tali  livelli  almeno  cinque  anni  di  anzianita',  e'
altresi' riservato, per ciascuno degli indirizzi di cui  all'articolo
1, un numero di posti pari ad  un  quinto  delle  assunzioni  di  cui
all'articolo 1  per  coloro  che  risultino  idonei  e  riportino  un
punteggio  finale  almeno  pari  alla  media  dei   punteggi   finali
conseguiti dagli idonei.