Art. 2 Riserva di posti 1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati e' riservato, per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 1, un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. 2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al secondo e al terzo livello, che abbia maturato in tali livelli almeno cinque anni di anzianita', e' altresi' riservato, per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 1, un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.