Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso, per entrambi gli  indirizzi,  e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 40  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40°
anno; 
      c) laurea triennale di cui al decreto ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270, ovvero laurea di primo livello di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera. a), del decreto ministeriale 3  novembre  1999,  n.
509, e successive modificazioni, ovvero diploma universitario di  cui
all'articolo 2 della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  di  durata
triennale. Il possesso di titoli di  laurea  superiori  da'  comunque
diritto  alla  partecipazione  al  concorso.  Qualora  il  titolo  di
istruzione,  fra  quelli  sopra  indicati,   sia   stato   conseguito
all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove
sia stato  equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  ad  uno  dei  diplomi  universitari  di   durata
triennale ovvero ad una delle lauree triennali  o  di  primo  livello
conseguite in Italia di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento  di  disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora  a  carico
dei  vincitori  risultino  sentenze  definitive  di  condanna,  o  di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).