Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per l'ammissione al concorso, per entrambi gli indirizzi, e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a 40 anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno; c) laurea triennale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero laurea di primo livello di cui all'articolo 3, comma 1, lettera. a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, ovvero diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di durata triennale. Il possesso di titoli di laurea superiori da' comunque diritto alla partecipazione al concorso. Qualora il titolo di istruzione, fra quelli sopra indicati, sia stato conseguito all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei diplomi universitari di durata triennale ovvero ad una delle lauree triennali o di primo livello conseguite in Italia di cui al primo periodo; d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; e) godimento dei diritti politici; f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione. 2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare. 3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).