Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie  speciale,  esclusivamente  attraverso
l'applicazione    disponibile    all'indirizzo    concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei  deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso  di  un'identita'  nell'ambito  del  Sistema   pubblico   di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto  puo'  richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella domanda  di
partecipazione il candidato deve indicare  l'indirizzo  prescelto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in  nessun  caso  rimborsabile,  pari  a  €  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del  2000,  le  dichiarazioni  mendaci,  la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti  ai  sensi  del
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra'  indicata  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  serie
speciale di cui all'articolo 13, comma 1,  del  presente  bando.  Nel
caso in cui le  condizioni  indicate  nel  periodo  precedente  siano
intervenute  successivamente  allo  scadere  del  termine  utile  per
l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  i   candidati   possono
comunicarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al
comma 1. 
    7. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore  all'80%  sono  esentati  dalla  prova  selettiva  e   sono
direttamente ammessi alle  prove  scritte,  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di  invalidita',   da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede  la  documentazione  inviata  dai  candidati
entro lo scadere del termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione  sia  accertata
successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i  candidati
possono comunicarla secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di  cui  al  comma  1.  Ai  sensi  del  presente  comma,  per  idonea
documentazione   deve   intendersi   il   verbale   di   accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica  dell'azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta. 
    8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non  piu'  di  due  lingue  straniere,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  4,  devono  indicarlo  nella  domanda   di
partecipazione.