Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte,  per  ciascun  indirizzo,  e'
deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi a sostenere
le prove scritte i candidati che,  in  base  al  punteggio  riportato
nella prova selettiva, si siano collocati, per l'indirizzo giuridico,
entro il 300° posto e, per l'indirizzo economico, entro il 90° posto.
I predetti numeri di ammessi possono essere  superati,  per  entrambi
gli indirizzi, per ricomprendervi  i  candidati  risultati  ex  aequo
all'ultimo  posto  utile  degli  elenchi  di  idoneita',  nonche'   i
candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7. 
    2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per  ciascun
indirizzo e' pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, in conformita' all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'articolo 14. La  mancata  presenza  del  candidato,  anche
soltanto a una delle prove scritte previste nel  giorno,  nell'ora  e
nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono: 
      a) la prima prova consiste nella risposta  a  due  quesiti,  di
cui: un quesito concernente la storia d'Italia dal 1848 ad oggi e  un
quesito concernente il diritto privato o il diritto amministrativo, a
scelta del candidato. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; 
      b) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella
redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente
il diritto costituzionale. Per  la  redazione  dell'appunto  o  della
sintesi  sara'  messa  a  disposizione  dei  candidati,  su  supporto
digitale,  una  base  informativa   precostituita.   La   ricerca   e
l'elaborazione dei dati contenuti nei documenti comportano l'utilizzo
di programmi di videoscrittura e di gestione di fogli di calcolo.  Il
tempo a disposizione e' di quattro ore; 
      c) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella
lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo  redatto
nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere  giuridico.
Il tempo a disposizione e' di tre ore. 
    4. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono: 
      a) la prima prova consiste nella risposta  a  due  quesiti,  di
cui:  un  quesito  concernente  l'economia  politica  e  un   quesito
concernente il diritto costituzionale. Il tempo a disposizione e'  di
quattro ore; 
      b) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella
redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente
la politica economica. Per la redazione dell'appunto o della  sintesi
sara' messa a disposizione dei candidati, su supporto  digitale,  una
base informativa precostituita. La ricerca e l'elaborazione dei  dati
contenuti  nei  documenti  comportano  l'utilizzo  di  programmi   di
videoscrittura e  di  gestione  di  fogli  di  calcolo.  Il  tempo  a
disposizione e' di quattro ore; 
      c) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella
lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo  redatto
nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere  economico.
Il tempo a disposizione e' di tre ore. 
    5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie  oggetto
delle prove di cui alle lettere a) e b) dei commi 3 e 4, nonche'  tre
testi per la prova in lingua inglese di cui alla lettera c) dei commi
3 e 4 e li sottopone al sorteggio dei candidati. 
    6. Per lo svolgimento della prima e della terza prova scritta, la
Commissione esaminatrice puo' stabilire che le stesse  siano  redatte
mediante l'utilizzo di programmi di videoscrittura . 
    7. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    8. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.