Allegato B ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) Art. 8. Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita. Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.