Art. 14 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta, della durata massima di  sei  ore,  consiste
nella stesura  di  un  elaborato  vertente  sulle  seguenti  materie:
tecnologie e tecniche  di  rappresentazione  grafica;  progettazione,
costruzioni,   impianti;   gestione   del   cantiere   e    sicurezza
dell'ambiente di lavoro; estimo civile; tecnologia delle costruzioni. 
    2. Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. Durante la  prova  scritta  non  e'  permesso  ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della  commissione  esaminatrice.  Inoltre,  non  e'
consentito  usare  telefoni   cellulari,   portare   apparati   radio
ricetrasmittenti,   calcolatrici,   e   qualsiasi   altro   strumento
elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi',  portare
al seguito  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,  pubblicazioni  di
qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime. 
    7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale  i
candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione  non
inferiore a sei decimi (6/10).