Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli oggetto di  valutazione,  con  il  punteggio  massimo
rispettivamente attribuibile,  sono  specificamente  individuati  nei
seguenti: 
      a) una o piu' delle lauree triennali di cui all'art.  3,  comma
1, lettera f), n.  2),  ovvero  in  settori  scientifico-disciplinari
comunque  attinenti  al  settore  accasermamento  (inclusi  i  titoli
equiparati o equipollenti), conseguita presso una  Universita'  della
Repubblica  italiana  o  un   istituto   d'istruzione   universitaria
equiparato, fino a punti 0,5; 
      b) con assorbimento di  quelli  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma, una o piu' delle lauree magistrali di cui all'art. 3,
comma    1,    lettera    f),    n.    3),    ovvero    in    settori
scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti  al  settore
accasermamento  (inclusi  i  titoli   equiparati   o   equipollenti),
conseguita presso una Universita'  della  Repubblica  italiana  o  un
istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino a punti 1; 
      c)  abilitazione  all'esercizio  delle  seguenti   professioni:
geometra o perito industriale sezione edilizia, punti 0,5;  ingegnere
industriale  iunior  o  architetto   iunior,   punti   1;   ingegnere
industriale o architetto, punti 1,5; 
      d)  abilitazione  all'insegnamento  di   materie   strettamente
attinenti al settore di impiego accasermamento: fino a punti 1; 
      e)   diplomi   di   specializzazione   universitaria    o    di
perfezionamento post lauream o master conseguiti  presso  istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente, strettamente attinenti al settore di impiego accasermamento:
fino a punti 1; 
      f)  dottorato  di   ricerca   conseguito   presso   istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente, in materie strettamente  attinenti  al  settore  di  impiego
accasermamento: fino a punti 2,5; 
      g) conoscenza certificata di una o  piu'  lingue  straniere  da
parte di enti certificatori  delle  competenze  in  lingua  straniera
riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, fino a punti 0,5; 
      h) incarichi e servizi presso  amministrazioni  pubbliche,  che
presuppongano  una  particolare  competenza  tecnico-professionale  o
l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 1; 
      i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano  conformi  alle  disposizioni  vigenti  e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 1,5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Non rileva ai fini del  concorso  l'eventuale  acquisizione
degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in  un  momento
successivo. 
    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  445  del  2000.  A  tal  fine,  trasmettono  i  citati
documenti  mediante  la   propria   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la
documentazione comprovante i titoli valutabili  per  il  tramite  del
proprio ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  il  citato
indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.