Art. 18 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove  d'esame  e  compiuta  la  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del
concorso,  redigendola  sulla  base   della   votazione   complessiva
conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto  riportato
nella prova scritta, del voto conseguito  nella  prova  orale  e  del
punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 
    2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione  dei  vincitori
tengono conto delle riserve dei posti previste  dal  presente  bando,
nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    3. A parita' di merito,  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
    4. Con decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza e' approvata  la  graduatoria  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori, secondo il punteggio riportato. 
    5. Il decreto di cui al  comma  4  e'  pubblicato  sul  sito  web
istituzionale  www.poliziadistato.it  con   avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti
gli effetti.