Art. 18 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame e compiuta la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del concorso, redigendola sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori, secondo il punteggio riportato. 5. Il decreto di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.