Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un prefetto, ed e' composta, oltre che da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, da due docenti di scuola secondaria superiore e da uno o piu' esperti, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico, nelle materie relative ai profili professionali di cui all'art. 1. 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 3. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto della lingua inglese e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore telematica. 7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le 1.000 unita', potra' essere integrata da ulteriori componenti tali, nel numero, da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.